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INFORMAZIONI UTILI

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Noleggio di veicoli senza conducente

L’attività di noleggio di veicoli senza conducente consiste nel mettere a disposizione dei clienti dei veicoli, per le proprie esigenze, dietro corrispettivo. Ai sensi dell’articolo 46, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada si intendono per veicoli “tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motorie”.

Ai sensi dell’articolo 47, del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada i veicoli si classificano in: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi (es.biciclette), slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche.
Ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285

Nuovo codice della strada “Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso”.

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